VIOLATI I PRINCIPÌ SANCITI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE IN NOME DEL… FISCO E DELLA “RAGIONE DI STATO”

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3 risposte

  1. Pisapia scrive:

    Pensionato Vivissime Congratulazioni per l’ottimo lavoro ! ! Trattasi di recidiva. Mi piace riportare le mie osservazioni alla finanziaria per il 2007. dalla FINANZIARIA 2007 Legge n. 296 del 2006 Articolo 1 Comma 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette delibe-razioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innan-zi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Comma 171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170, si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Osservazioni Sia il comma 169 che il comma 171 non sono in sintonia con l’articolo 3 della legge 212/2000, ossia lo Statuto dei diritti del Contribuente; infatti, tanto l’uno quanto l’altro attribuiscono efficacia retro-attiva ad una norma tributaria. Praticamente, il comma 169 dispone per il futuro ( e cioè a decorrere dal 1° gennaio 2007 ) l’efficacia retroattiva alla norma, che nel caso di specie corrisponde alla delibera della giunta ap-provata successivamente all’inizio dell’esercizio; mentre il comma 171 sana tutte le analoghe pre-gresse situazioni, collegate alla violazione della legge, magari già oggetto di contenzioso tributario. Rimedio proposto Considerato che attualmente il Parlamento è interessato alla conversione del decreto legge n. 299, del 2006, avente per oggetto l’abrogazione del comma 1343, non sarebbe opportuno associare al predetto i commi 169 e 171, costituzionalmente censurabili ? Ad ogni buon fine, trascrivo di seguito il testo del più volte citato articolo 3 della legge 212/2000: "" Legge 212 del 2000 Articolo 3 Efficacia temporale delle norme tributarie. 1. Salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroat-tivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le preve-dono. 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contri-buenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere pro-rogati.“” . Torre Annunziata, 27 gennaio 2007 Vincenzo Pisapia

  2. Pasquale scrive:

    disoccupato

  3. Michele scrive:

    Fisco ladro Sono un pensionato da mille € al mese. Ancora una volta vengo tartassato perchè risulterebbe che mia moglie ha percepito un reddito mai contestato all’interessata : ho messo a carico mia moglie perchè il suo reddito è inferiore 2.800,00 €. ora devo pagare oltre 900,00 €. Congratulazione per quanto fate noi contribuenti. Sono me, tutto è stato orchestrato per formare il tesoretto da DIVIDERE con i compagni. Salutissimi

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