Revisione dell’assegno di mantenimento e convivenza more uxorio Cassazione civile , sez. I, sentenza 22.01.2010 n° 1096
La ex moglie convive con un altro uomo? Non perde il diritto al mantenimento.
Neppure
la nascita di un figlio da altro partner e la convivenza con lo stesso,
infatti, escludono, se la fase di divorzio è ancora aperta, il diritto della ex moglie ad ottenere l’assegno di mantenimento.
Questo
è quanto hanno avuto modo di precisare i giudici di legittimità con la
recente sentenza n. 1096/2010, con la quale è stato, appunto, respinto
il ricorso di un uomo che riteneva di non dover versare più l’assegno
mensile di E. 500,00 alla moglie che si era trasferita in un’altra
regione con il nuovo compagno.
Nella sentenza in commento gli Ermellini hanno precisato, inoltre, che “un
nuovo rapporto di convivenza more-uxorio ha caratteristiche di
precarietà e quindi i relativi benefici economici che ne possono
derivare sono idonei solo a determinare una riduzione dell’assegno
posto che l’art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare le
condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite fino a che
l’avente diritto con contrae nuove nozze”.
Neanche la nascita di un figlio, sottolinea
La vicenda
La nascita del figlio avveniva dopo il deposito dell’istanza divorzile e
l’ex marito, all’oscuro di tutto, non aveva potuto allegare il fatto
che la ex moglie avesse una nuova famiglia allo scopo di evitare il
versamento dell’assegno di mantenimento.
ha chiarito che la circostanza non può essere considerata ai fini della
sospensione del versamento dell’assegno e non può neppure essere
oggetto per una revisione delle condizioni di divorzio in quanto solamente gli elementi successivi al divorzio (come ad esempio una nuova rendita) possono essere presi in considerazione come fatti nuovi.
Senza
esito positivo il marito ha provato a spiegare di non aver potuto
indagare nei fatti privati della ex moglie, per motivi di rispetto
della privacy.
I giudici di legittimità hanno, però, ribadito che in sede di revisione possono prendersi in considerazione solo le circostanze sopravvenute e nel caso de quo
non possono considerarsi come tali nè la relazione extraconiugale nè la
nascita di una figlia dal nuovo compagno in quanto fatti precedenti la
pronuncia di divorzio.
Precedenti giurisprudenziali in tema di convivenza more uxorio e diritto all’assegno
in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all’assegno di divorzio,
in linea, di principio, di per sé permane anche se il richiedente abbia
instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sia
data la prova che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius
delle condizioni economiche dell’avente diritto di fatto adeguatamente
consolidatosi e protraentesi nel tempo pur se non assistito da garanzie
giuridiche di stabilità.
Detto miglioramento può derivare da un
contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quantomeno,
di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza.
La relativa
prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della
permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di
per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche
dell’istante e dovendo l’incidenza economica della medesima essere
valutata in relazione al complesso delle circostanze che la
caratterizzano. Una simile dimostrazione del mutamento in melius delle
condizioni economiche dell’avente diritto può essere data con ogni
mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento
ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il
richiedente l’assegno convive, i quali possono far presumere, secondo
il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza more uxorio
il richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare
il diniego o la minor quantificazione dell’assegno.
In
assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all’assegno di divorzio, in
linea di principio, di per sè permane anche se il richiedente abbia
instaurato una convivenza “more uxorio” con altra persona, salvo che
sia data la prova, da parte dell’ex coniuge, che tale convivenza ha
determinato un mutamento “in melius” – pur se non assistito da garanzie
giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidatosi e
protraentesi nel tempo – delle condizioni economiche dell’avente
diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del
convivente o, quanto meno, di risparmi di spesa derivatigli dalla
convivenza, onde la relativa prova non può essere limitata a quella
della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta,
risultando detta convivenza di per sè neutra ai fini del miglioramento
delle condizioni economiche dell’istante e dovendo l’incidenza
economica della medesima essere valutata in relazione al complesso
delle circostanze che la caratterizzano, laddove una simile
dimostrazione del mutamento “in melius” delle condizioni economiche
dell’avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche
presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi e al
tenore di vita della persona con la quale il richiedente l’assegno
convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente
apprezzamento del giudice, che dalla convivenza “more uxorio” il
richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il
diniego o la minor quantificazione dell’assegno, senza che, tuttavia,
ai fini indicati, possa soccorrere l’esperimento di indagini a cura
della polizia tributaria – Cass. civ. Sez. I, sentenza 20 gennaio 2006, n. 1179 (rv. 585642).