La Cassazione boccia Equitalia sulla prescrizione rendendo giustizia ai contribuenti

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Una risposta

  1. Matteo Coppola scrive:

    Sempre nella conferma del principio delle due Sentenze della Corte Suprema, va sottolineata la cadenza annuale, delle imposte dichiarate nelle dichiarazioni annuali, che al pari dei tributi comunali, servono con le loro entrate a garantire i servizi al cittadino di natura sanitaria, scolastica, stradale, urbana ecc… La loro misura viene di volta in volta rideterminata attraverso variazioni di aliquote influenzate dalle esigenze di Bilancio Statale, proprio come avviene per i Tributi Comunali, con uguale cadenza annuale. Altro elemento non di minore importanza è la “decadenza” triennale che caratterizza la “riscossione” di tutte le imposte “dichiarate” nei più noti “Modelli Unici”. Il ragionevole termine di decadenza triennale, per le imposte dichiarate, dovrebbe prevedere al limite “identico” termine di prescrizione “triennale” decorrente dalla notifica nei termini di decadenza della Cartella di Pagamento. L’applicazione del termine di prescrizione “quinquennale” copre ampiamente quasi raddoppiandolo, il termine di decadenza “triennale”, portando complessivamente, l’assoggettamento del contribuente alla “scure” del fisco a complessivi 8 anni. Da qui l’inapplicabilità del termine di prescrizione “decennale” ad imposte semplicemente “dichiarate”, che già consentono al fisco per una semplice azione di controllo ed iscrizione a ruolo di dati trasmessi telematicamente e preventivamente già controllati dai Software della Agenzia delle Entrate, di avvalersi anche del termine decadenziale triennale. Lasciare il contribuente alla indeterminata azione impoesattiva fiscale decadenziale prima e prescrizionale “decennale” dopo, che potrebbe essere ulteriormente prorogata da eventuali interruzioni prescrizionali per effetto delle misure cautelari, periodicamente adottate dallo Agente della Riscossione, sconfinerebbe oltre i limiti temporali previsti dalla Costituzione.

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