La Cassazione boccia Equitalia sulla prescrizione rendendo giustizia ai contribuenti
La Cassazione boccia Equitalia sulla prescrizione rendendo giustizia ai contribuenti. Pisani: importanti passi avanti nell’affermazione dei diritti. Un manuale aggiornato sulla prescrizione delle cartelle esattoriali.
Finora era un dato di fatto che ci volessero ben 10 anni perché si prescrivesse la cartella di Equitalia contenente debiti Irpef. Ma di recente la Cassazione, con Ordinanza n. 20213/2015, ha stabilito che i debiti con Equitalia si prescrivono in cinque anni, anziché in dieci, nei casi in cui abbiano origine da atti non definitivi.
In sostanza, secondo la Suprema Corte, il termine ordinario di 10 anni si applica solo a cartelle che derivino da accertamenti ormai divenuti irrevocabili, ossia non impugnati né pagati dal contribuente, oppure oggetto di sentenza passata in giudicato.
Il caso riguardava un soggetto raggiunto da una serie di cartelle esattoriali relative alla tassa rifiuti per gli anni dal 1998 al 2004. Il contribuente aveva presentato ricorso sul presupposto che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale, prevista dall’articolo 2948 del Codice Civile, visto che il Comune aveva consegnato i ruoli all’agente della riscossione oltre il termine di legge. Prima la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, poi la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, ed oggi la Cassazione, hanno dato ragione al contribuente.
Il secondo, rilevante provvedimento degli Ermellini, riguarda invece l’Irap. La Cassazione a fine marzo scorso ha infatti deciso (con sentenza n. 12810/2016, depositata pochi giorni fa) che l’evasione dell’Irap non è reato perché non è un’imposta sui redditi in senso tecnico, per cui l’importo del tributo non pagato non rientra nel profitto dell’illecito sequestrabile. La Corte ha pertanto annullato il sequestro preventivo dell’Irap (60.000 euro) nei confronti di un imprenditore. Il suo debito col fisco era in totale pari ai 700.000 euro di evasione, ma dal sequestro preventivo di tale somma sono stati decurtati e restituiti all’imprenditore i 60mila di Irap.
«Una autentica svolta – commenta l’avvocato Angelo Pisani, presidente di www.noiconsumatori.it Movimento Anti-Equitalia, possiamo considerare questi provvedimenti come due “sentenze-salvagente” rispetto alle ondate, alle vere e proprie maree di cartelle esattoriali che stanno sommergendo cittadini e imprese. Ora grazie ai due provvedimenti della Cassazione avremo ulteriori argomenti per blindare il diritto di difesa in tutte le sedi».
Qui di seguito un manuale semplificato per calcolare i tempi di prescrizione attualmente in vigore per le cartelle esattoriali di Equitalia, tenendo ben presente però che la prescrizione può essere interrotta se il fisco creditore invia il cosiddetto “atto interruttivo” (ad esempio un preavviso di ipoteca, di fermo auto o un pignoramento) o un sollecito di pagamento.
PRESCRIZIONE IRPEF
Secondo la nuova interpretazione sancita dalla citata, recente ordinanza della Cassazione, i crediti dell’erario vanno in prescrizione dopo solo cinque anni e non più dieci (come affermato in passato per alcuni di essi). Si tratta, nello specifico, dei crediti di natura fiscale, come l’Irpef, l’Iva, ecc., e di quelli di natura contributiva e previdenziale, come le somme dovute all’Inps o all’Inail. Si riducono perciò drasticamente di ben il 50% i tempi di scadenza dei debiti dei contribuenti nei confronti di Equitalia. Peraltro analogamente si era già pronunciata la CTR di Catanzaro che, riferendosi espressamente all’Irpef, ha confermato la prescrizione breve quinquennale.
PRESCRIZIONE IVA
La cartella di Equitalia contenente debiti per Iva non pagata si prescrive in 10 anni. Questa la regola, salvo le possibili implicazioni della sentenza di cui sopra. PRESCRIZIONE IRAP La cartella di Equitalia contenente debiti per Irap non pagata si prescrive in 10 anni.
PRESCRIZIONE MULTE E SANZIONI
Multe stradali e altre sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni.
PRESCRIZIONE TARI
La prescrizione della TARI, imposta sui rifiuti, è di in 5 anni.
PRESCRIZIONE ICI E TASI
Le imposte sulla casa, come tutte le imposte regionali, si prescrivono in 5 anni.
PRESCRIZIONE TASU E TOSAP
Anche in 5 anni si prescrivono Tasu e Tosap, come tutte le imposte regionali.
PRESCRIZIONE BOLLO AUTO
La cartella di Equitalia che richiede il pagamento del bollo auto si prescrive in tre anni.
PRESCRIZIONE CONTRIBUTI INPS E INAIL
Tutti i contributi previdenziali, dovuti a Inps e Inail, si prescrivono in 5 anni.
PRESCRIZIONE CANONE RAI
10 anni
Sempre nella conferma del principio delle due Sentenze della Corte Suprema, va sottolineata la cadenza annuale, delle imposte dichiarate nelle dichiarazioni annuali, che al pari dei tributi comunali, servono con le loro entrate a garantire i servizi al cittadino di natura sanitaria, scolastica, stradale, urbana ecc… La loro misura viene di volta in volta rideterminata attraverso variazioni di aliquote influenzate dalle esigenze di Bilancio Statale, proprio come avviene per i Tributi Comunali, con uguale cadenza annuale. Altro elemento non di minore importanza è la “decadenza” triennale che caratterizza la “riscossione” di tutte le imposte “dichiarate” nei più noti “Modelli Unici”. Il ragionevole termine di decadenza triennale, per le imposte dichiarate, dovrebbe prevedere al limite “identico” termine di prescrizione “triennale” decorrente dalla notifica nei termini di decadenza della Cartella di Pagamento. L’applicazione del termine di prescrizione “quinquennale” copre ampiamente quasi raddoppiandolo, il termine di decadenza “triennale”, portando complessivamente, l’assoggettamento del contribuente alla “scure” del fisco a complessivi 8 anni. Da qui l’inapplicabilità del termine di prescrizione “decennale” ad imposte semplicemente “dichiarate”, che già consentono al fisco per una semplice azione di controllo ed iscrizione a ruolo di dati trasmessi telematicamente e preventivamente già controllati dai Software della Agenzia delle Entrate, di avvalersi anche del termine decadenziale triennale. Lasciare il contribuente alla indeterminata azione impoesattiva fiscale decadenziale prima e prescrizionale “decennale” dopo, che potrebbe essere ulteriormente prorogata da eventuali interruzioni prescrizionali per effetto delle misure cautelari, periodicamente adottate dallo Agente della Riscossione, sconfinerebbe oltre i limiti temporali previsti dalla Costituzione.