La barca utilizzata per necessità familiari non ferma gli agenti del fisco
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. D.B.A., per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, denunciando la insufficienza della motivazione. Il contenzioso trae origine dalla impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta dal 1998 al 2001, notificati a seguito dell’acquisto di un terreno e di una motobarca. Tali acquisti, secondo l’ufficio, denotavano una capacità contributiva maggiore di quella risultante dalla dichiarazione dei redditi. La CTR, riformando la decisione di primo grado, ha accolto le istanze del contribuente, annullando gli avvisi di accertamento. L’Agenzia delle Entrate denuncia la insufficienza della motivazione soltanto in relazione alla capacità contributiva espressa dall’acquisto della motobarca. Osserva la ricorrente, che la CTR ha erroneamente ritenuto che fosse sufficiente a dimostrare la tesi del prestito da parte di congiunti, la circostanza che gli stessi erano soliti utilizzare l’imbarcazione. Il contribuente resiste con controricorso. Rileva il Collegio che la censura appare manifestamente fondata perché, in linea di principio, la circostanza dell’utilizzo di una imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può essere sintomatica di una interposizione fittizia, ma non di un finanziamento fatto dagli utilizzatori a colui che risulta acquirente. Peraltro, la tesi difensiva prospettata dal contribuente è stata accreditata dalla CTR senza il supporto di una “idonea documentazione”, come invece richiede il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6.