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Sentenza antipoteca Gestline

Sentenza antipoteca Gestline

Data: lunedì 20 febbraio 2006 - 5:12:29 PM

Sentenza antipoteca Gestline

   

R.G. 33571/2005 

   

 REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Giudice di Pace di Napoli, P sezione civile, nella persona del giudice dott.Renato Marzano, ha pronunziato la seguente sentenza, riservata all'udienza del12/10/2005. nella causa iscritta al n°……R.G..

TRA

XXX, elettivamente domiciliata in Napoli alla PiazzaVanvitelli n° 15 presso lo studio degli aw.ti Angelo Pisani e Sergio Pisani chelo rappresentano e difendono come da mandato a margine dell'atto introduttivo

   Attore

   e

GEST LINE S.p.A., in persona del sig. Vittorio Moschetti cui l'amministratoredelegato doti. Andrea Rigoni ha conferito i poteri con scrittura privataautenticata per notaio Sabatino Santangelo del 05/08/2004, Rep. 51192 Racc.13855, elettivamente domiciliata in Napoli alla via M. Schipa n° 44 presso lo  studio dell'avv. Carlo Formisano che la rappresentata e difesa come da procuraspeciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta

   Nonché

xxx, elettivamente domiciliata in Napoli alla PiazzaVanvitelli n° 15 presso lo studio degli aw.ti Angelo Pisani e Simona Forte che la rappresentano e difendono come da mandato a margine dell'atto di intervento

 volontario.

Interventrice

Nonché

xxx, elettivamente domiciliato in Napoli alla PiazzaVanvitelli n° 15 presso lo studio dall'avv. Angelo Pisani che lo rappresenta edifende come da mandato a margine dell'atto di intervento volontario.

Interventore

Nonché

xxx, elettivamente domiciliato in Napoli alla PiazzaVanvitelli n° 15 presso lo studio dall'aw. Angelo Pisani che lo rappresenta edifende come da mandato a margine dell'atto di intervento volontario.

  Interventore

 

Oggetto: Azione di accertamento.

 

Conclusioni:  Per  l'attore come da  atto  di  citazione  e  comparsa  conclusionale.

  Per  la  convenuta  Gest  Line  S.p.A.  come  da  comparsa  di

   costituzione e verbali di causa.

  Per gli interventori come da comparsa di intervento  e  verbali  di 

  causa.

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data …., l'istante conveniva ingiudizio la Gest Line S.p.A., esponendo: che detto ente aveva proceduto, senzaalcun avviso ed illegittimamente all'iscrizione di ipoteca sugli immobili di

 

   proprietà, per il presunto mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali  per  la

somma di € 949,65=, comprensiva di interessi e varie e ingiustificate spese,onerosi accessori e pretese; il Concessionario per La Riscossione Tributi,arbitrariamente, imputava il presunto ed imprecisato debito a: € 632,04= pertributi ed entrate, € 124,63= a titolo di interessi di mora, € 38,04= per compensi,diritti tabellari e spese di notifica, € 154,94= per spese di iscrizione ipotecaria;

oltre tali generiche indicazioni, nel documento non era riportato il numero dellacartella esattoriale da cui si potesse dedurre e rinvenire la natura del creditovantato, nonché l'Ente impositore; in tal modo veniva iscritta ipotecasull'immobile di proprietà dell'attore e sito in xxxcome indicato nel provvedimento. Inconfutabilmente per fatto, colpa,inadempimento e violazione di nonne sulla trasparenza, correttezza e buonafede, addebitabili alla convenuta, l'istante ha subito gravi danni personali epatrimoniali, da stress, ansia, danno esistenziale e turbamento della qualità dellavita, per cui come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza500/99 ha pieno diritto al risarcimento di ogni danno e pregiudizio subiti e divedersi tutelato dall'adita Giustizia; il provvedimento impugnato e tutti gli altriad esso collegati, sono illegittimi, ed il comportamento della Gest Line S.p.A.risulta arbitrario, ingiusto con conseguente nullità del provvedimento notificatoe dell'iscrizione a danno dell'istante avvenuta in spregio di ogni cànone dicorrettezza, trasparenza e buona fede, con seri e gravi danni patrimoniali e non patrimoniali per l'attore, privato della libera disponibilità di tutto il suo

 

  patrimonio immobiliare in virtù di un presunto credito assolutamente carente e

sfornito di prova, legittimità e certezza. In base al documento impugnato,l'iscrizione ipotecaria deve intendersi nulla innanzitutto per la carenza di ogniriferimento od indicazione della notifica di un valido titolo esecutivo, nonchéper l'omissione dell'indicazione delle presunte date di notifica degli atti diaccertamento, titoli e degli elementi necessari alla loro individuazione. La GestLine S.p.A. ha palesemente violato i principi di correttezza , trasparenza,legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cuiall'ari. 97 Cosi, e la normativa a tutela dei diritti del contribuente in merito allachiarezza e motivazione degli atti dell'Amministrazione Finanziaria e deiconcessionari della riscossione, nonché il diritto di difesa dell'istante, poichél'atto di comunicazione del 28/03/2003 è privo dei requisiti minimi per rendereedotto il debitore del motivo del drastico provvedimento. L'istante non avendomai ricevuto regolare notifica di alcun avviso di mora, impugna e contestaquanto riportato nella impugnata comunicazione poiché non rispondente ai fattie chiede ordinarsi ai sensi dell'ari 210 c.p.c. alla Gest Line S.p.A. di esibire lapresunta notifica in originale degli avvisi di mora e titoli di credito chegiustificherebbero l'azione. Altro motivo di nullità del citato provvedimento èla violazione dell'art. 24 Cost. a tutela dell'esercizio di difesa, per l'omessaindicazione delle modalità e termini nonché dell'autorità cui è possibilericorrere. Peraltro, qualora il credito per ui si agisce risultasse pagato oprescritto, qualora dovesse accertarsi che la somma eventualmente dovuta èinferiore a £ .3.000.000= ovvero € 1.500,00=, allora la procedura sarebbe nulla

 

anche ex art. 76 DPR 603/73, che vieta espressamente di utilizzare come mezzo

di riscossione l'espropriazione immobiliare e gli atti ad esso preliminari quandoil credito per cui si agisce è inferiore agli € 1.500,00=. La Gest Line S.p.A.dovrà dare prova di aver notificato all'istante entro il termine di decadenza delquinto mese della consegna del ruolo come disposto dall'ari 19, comma 2° letiA Dig 112/99. L'inosservanza di detto termine ha effetti caducanti di tutte lepretese di pagamento nei confronti del contribuente, il quale non può esseresposto indefinitamente alla pretese del fìsco, come stabilito dalla CorteCostituzionale con Ordinanza 01/04/2003 n° 107. L'intera attività posta inessere dalla Gest Line S.p.A. è palesemente illegittima sotto il profilo dellaesigibilità ed attuale sussistenza del credito del quale si eccepisce lo sgravio, ilpagamento, la mancata notifica e/o la prescrizione per l'inutile decorrenza deltermine quinquennale dalla data di costituzione della relativa obbligazione.Fuor di dubbio è che per colpa, fatto, inadempimento e gravi violazioni, anchedi norme sulla privacy e sulla trasparenza, l'istante ha subito gravi dannipersonali e patrimoniali da stress, ansia, danno esistenziale e turbamento dellaqualità della vita, di cui si chiede l'integrale risarcimento. La responsabilitàdelle lesioni subite è determinata dalla ingiustizia del danno subito dall'istantein conseguenza dell'impugnato provvedimento ai sensi dell'art. 2043 c.c.configura una responsabilità aquiliana a carico dell'esercente un pubblicoservizio quale il concessionario della riscossione  dei  tributi.  Peraltro,  l 'istante

veniva richiamato anche dal personale  del  proprio  istituto  bancario,  dove

  risultava pubblicizzata l'ipoteca iscritta a suo  carico,  per  cui  appariva soggetto

in difficoltà ed insolvente, tanto da doversi scusare per subire la revoca dei fidi

e favor creditizio, comunque bloccati a causa del provvedimento emesso daparte della convenuta, che ha provocato seri e gravi danni al buon nome,immagine ed onore dell'attore irrimediabilmente danneggiato e pregiudicato nel

mondo finanziario ed immobiliare.

Concludeva: disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed

eccezione avversa, accertato le pretese, crediti ed i consequenzialiprovvedimenti esecutivi e persecutori in danno dell'istante sono nulli poiché exart. 76 DPR 602/73 è vietato utilizzare come mezzo di riscossionel'espropriazione immobiliare e gli atti ad esso preliminari (come l'oppostaiscrizione ipotecaria) quando il credito per cui si agisce è inferiore ad €1.500,00 = 3 Milioni di lire, oltre che infondati, inammissibili ed ingiusti, oltreche non dovuti, visti gi atti e la documentazione esibita dall'istante, risultando,anche ipso ture. legittime, provate e fondate l'azione spiegata e le richieste dicancellazione dell'ingiusta ipoteca, come quella di risarcimento danni in virtùdi quanto esposto in premessa, per l'effetto, al fine di non veder compromessala tutela dei diritti soggettivi ed assoluti relativi alla persona ed alla proprietàdell'istante, assunte, ove ritenuto, ulteriori informazioni e mezzi istruttori oltrequelli documentali e per titoli allegati al fascicolo, oltre a CTU medico legaleper danni alla salute dell'istante; Ordinare alla Gest Line S.p.A. a provvederesenza ulteriore ritardo: alla immediata cancellazione a sue spese di ogniprovvedimento di iscrizione d'ipoteca per cui è causa a danno dell'istante, e ,quindi, alla comunicazione di ogni  dato,  informazione   o   notizia,  relativi  al

 

nominativo  della parte ricorrente, trattati  ed  inseriti  in  archivi o banche dati,  con

indicazione della loro esatta origine, tempi e del soggetto che abbia effettuato lasegnalazione e per quale scopo, non risultando, in realtà, l'istante inadempiente,né tardivo pagatore per sua responsabilità o colpa; alla cancellazione definitivadell' ipoteca nonché del nominativo e di ogni altro dato ed operazionefinanziaria o contrattuale relativi all'istante da elenchi, archivi e banche datiinformatiche  ed alla eliminazione definitiva dell'inspiegabile ed illegittimasegnalazione di ogni altra informazione passata e recente riguardante lo stesso,perché infondata illegittima, ingiustificata, pericolosa e dannosa; alla consegnadi ampia e formale certificazione della reale e legittima qualificazione delnominativo  e della posizione dell'attore, fin'ora mai rilasciata e relativoattestato liberatorio affinchè la stessa possa accedere normalmente a richiesta dimutuo, finanziamento e credito presso le società prescelte, senza subire ulteriorimortificazioni, discriminazioni e danni personali e patrimoniali oltre quelli giàprovocatigli: al risarcimento di tutti i danni personali e patrimoniali, nessunoescluso da calcolarsi nella somma equitativamente decisa dalla Giustizia adita,sempre e comunque, nei limiti di 2.500,00 euro, oppure nella somma minore omaggiore ritenuta equa e di giustizia, importo da valutarsi anche tramitedisponendo CTU contabile e medica per danni materiali - patrimoniali e lesionipersonali, nonché all'attività professionale e da perdita di chance, provocatiall’attore. riconoscere dunque, la sussistenza dei diritti personali e patrimoniali vantati dall’istante e la necessità di eliminare e cancellare false, inutili,inopportune,  pericolose  e  dannose  iscrizioni  ipotecarie,  ed  informazioni

 

pregiudizievoli relativi alla  sua  persona  e  nome  contenuti,  trattati  e  diffusi

ancora principalmente da Gest Line S.p.A.; condannare la convenuta, perquanto di ragione, all'immediata cancellazione dell'iscrizione ipotecariaeseguita a danno dell'istante, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimonialie personali, esistenziali e morali, anche per violazione alla privacy, senzacontare la fatica e lo stress subito dall'istante, per le lunghe ed interminabilicode subite agli sportelli per ottenere informazioni e chiarimenti, dovutigli,sulla triste e amara persecuzione subita e sull'intera vicenda de quo, nellamisura e limiti di € 2.500,00= ritenuta di giustizia, anche secondo valutazioneequitativa e nei limiti di competenza per valore del Giudice adito; condannare laconvenuta al pagamento delle spese di giudizio anche ai sensi dell'ari. 96 c.p.c.per la temerarietà ed illegittimità della pretesa e relativa azione esecutivaoperata con clausola di attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.All'udienza del 24/06/2005 si costituiva la convenuta Gest Line S.p.A., la qualea mezzo del proprio difensore, contestava la domanda, chiedeva accogliersi leseguenti conclusioni: in via preliminare rilevata la propria incompetenza permateria dichiarare l'inammissibilità della domanda attorca; in ogni casorigettare la domanda attorca, perché infondata e non provata; condannareristante alla refusione delle spese, diritti ed onorario di causa in favore delprocuratore con l'aggravante di cui all'art. 96 c.p.c. per temerarietà dell'azioneproposta. All'udienza del 19/09/2005 si costituivano gli interventori che, per lamedesima ragione dell'attore, spiegavano domande autonome nei confrontidella Gest Line S.p.A.. Veniva richiesto ex art. 210 c.p.c. il deposito in atti da

 

parte della GestLine S.p.A. della documentazione relativa all'iscrizione

ipotecaria. Acquisita la documentazione, ricostruito il fascicolo di ufficio ed ifascicoli di parte, la causa all'udienza del 12/10/2005 era riservata per.ladecisione.

Motivi della decisione

In via del tutto preliminare appare opportuno procedere ad un'analisi normativadella procedura di vendita all'incanto degli immobili da parte delconcessionario. La detta procedura è disciplinata nel Titolo II del DPR n° 602del 1973, intitolato Riscossione Coattiva, in particolare: a) L'art. 50 comma 1°prevede che il concessionario del servizio nazionale della riscossione, decorso iltermine stabilito per il pagamento (60 giorni dalla notifica della cartella dipagamento), possa procedere ad espropriazione forzata dei beni delcontribuente inadempiente. Ai sensi del successivo comma 2° si rileva che sel'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella dipagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di unavviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruoloentro cinque giorni; b) II successivo art. 76, contenuto nel capo II, intitolatoDisposizioni particolari in materia di espropriazione di beni immobili, stabilisceche, il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importocomplessivo del credito per cui si procede supera complessivamente tré milionidi lire oggi € 1.500,00= (tale limite può essere aggiornato con decreto delMinistero delle Finanze); e) L'articolo 77, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973dispone che, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1,

 

dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, il  ruolo  costituisce   titolo   per  iscrivere

ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari aldoppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. Il secondocomma del citato articolo 77 dispone poi che, se l'importo complessivo delcredito per cui si procede non supera il cinque per cento del valoredell'immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell'articolo79 del d.P.R. n. 602 del 1973, il Concessionario, prima di procedereall'esecuzione, deve iscrivere ipoteca e solo dopo che siano decorsi sei mesidall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, può procedereall'espropriazione; d) L'ari 79 che indica le modalità di determinazione del  prezzo di vendita dell'immobile all'incanto. Altre successive normedisciplinano, poi, le fasi successive e relative alla vendita ed all'assegnazionedel bene immobile. A questo punto si inserisce la problematica dellaopponibilità dell'espropriazione immobiliare da parte del soggetto debitore. Siosserva che ai sensi dell'alt; 57 DPR 603/73 la possibilità da parte del debitoredi procedere ad opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi sarebbeassolutamente preclusa, salvo l'opposizione del terzo, o l'azione di risarcimentoda esperirsi al termine della fase di esproprio e di vendita. Ciò non corrispondeal vero, in quanto con il Digt 46/99 art. 29 n° 2, e stata introdotta una garanziagiurisdizionale per richiedere la sospensione dell'esecuzione, e/o di opporsiall'esecuzione dinanzi al giudice ordinario per le somme oggetto di riscossionecoattiva che non abbiano carattere tributario. Difatti, l'art. 29 Dlgt 46/99 cosìtestualmente recita "Garanzie giurisdizionali  per  entrate  non  devolute alle

 

commissioni tributarie. 1) Per le entrate  tributarie  diverse  da  quelle  elencate

\  dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle nontributarie, il giudice competente a conoscere le  controversie  concernenti  il  ruolo

può sospendere la  riscossione  se  ricorrono  gravi  motivi. 2) Alle entrate indicate

nel comma 1 non  si  applica  la  disposizione  del  comma 1  dell'articolo  57  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comesostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione edagli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. 3) Ad esecuzioneiniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presuppostidi cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto". La specificadizione legislativa si riferisce alle controversie in cui si dibatta in ordine alladebenza o meno di una determinata entrata, non tributaria, e quindi anche aigiudizi di opposizione all'esecuzione in cui si contesti il titolo esecutivo. Nelcaso di specie, quindi, opportunamente l'attore ha provveduto ad incardinareazione di accertamento in ordine alla legittimità dell'intervenuta iscrizioneipotecaria sulla base di ruoli presuntivamente notificati in cartelle esattoriali.

Invero, nel caso di specie dall'esame del documento, con il quale la Gest Lineha comunicato all'attore la iscrizione di ipoteca sull'immobile di sua proprietà,si rileva che le somme richieste  sono portate dalle cartelle 071 2001004084012 36 per € 498,49=, notificata il 29/12/2001, e 071 2004 0058532147 per € 133,55=, notificata il 26/07/2004, il tutto per complessivi € 794,71=,comprensivi di interessi di mora e spese di notifica e successive, ma da esse non

 

si è potuto esplicitare  la  natura del  carattere  tributario  o non  tributario  della

richiesta di pagamento. In ordine alla  procedura  di  cui  all'art.  50 DPR 602/73,   

si osserva che il concessionario, scaduto il termine  di  giorni  sessanta  previsto 

dal predetto articolo,  deve  provvedere  a notificare  l'avviso  di  cui a l secondo

I  comma (avviso di mora) diffidando il ricorrente ad adempiere  al  pagamento  nei

I  cinque giorni successivi. Orbene,  nel caso  che  ci occupa,  da  un  attento esame

del documento inviato all'attore, non è stato possibile rilevare l'avvenuta edesatta notifica della cartella di pagamento ne, tanto meno, dell'avviso di mora.Pertanto, vista anche la richiesta attorca contenuta nell'atto introduttivo, siordinava ex art. 210 c.p.c. alla Gest Line di depositare in atti i titoli e ladocumentazione attestante la notifica dei predetti titoli nei termini e nei modiprevisti dal DPR 602/73, ed  dalle  norme  da  esso  richiamate  e  comunque

richiamabili.   Il   Concessionario  vi  provvedeva,  ed  all'esame  della

documentazione depositata si poteva  agevolmente  rilevare  che  le  menzionatecartelle esattoriali erano relative ad  infrazioni al  codice  della  strada. Quanto allanotifica delle cartelle esattoriali si  evinceva  che  non  erano  state  regolarmenteeseguite; ovvero per quanto   riguarda  la  prima  cartella  esattoriale,  quella  del2001,  risultava  una  dicitura  "preso visione rifiuta l'atto",  quanto  a  quella del2004  "nipote  convivente  -  rifiuta di firmare".  Giova  osservare  che,  nelladocumentazione  depositata  dalla  Gest  Line,  si  nota  una  dichiarazionedell'ufficiale  esattoriale con la  quale  definisce   l'attore  "irreperibile"   alla  data  del 26/07/2004.  A  parere  di questo Giudicante, le  notifiche  così come eseguite

sono nulle, invero l'ufficiale  esattoriale  addetto alla   notificazione  ben  poteva

 

 

 

procedere al deposito  presso  la  casa  comunale  ex  art.  140  c.p.c.,  in  osservanza del disposto di cui all'art. 60 del DPR 600/73. Stante la palese nullità dellanotificazione delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell'iscrizione.ipotecaria impugnata, ne discende la nullità della predetta iscrizione. Peraltro, ilConcessionario non ha prodotto in atti gli avvisi di mora notificati, in forza deiquali l'attore avrebbe potuto procedere alla loro impugnazione ai sensi della L.689/81. Si osserva, ancora, che il Concessionario ha proceduto alla iscrizione

dell'ipoteca sull'immobile di proprietà dell'attore in totale dispregio dellanormativa  in  materia,  ovvero  dell'art. 76  del  DPR  603/73,  il  quale

espressamente dispone che l'azione di esecuzione immobiliare, della qualel'iscrizione ipotecaria è il necessario presupposto, non può essere esperitaladdove il credito sia inferiore ad € 1.500,00= (già £.3.000.000=), nel caso dispecie il presunto debito ammonta ad € 949,65= comprensivo di interessi espese. Da quanto sin qui detto, la domanda così come proposta è fondata emerita accoglimento. Invero, il Concessionario ha provveduto all'iscrizione diipoteca sull'immobile di proprietà del ricorrente, come si evince dall'avvisoimpugnato e prodotto in atti, sulla base di titoli mai notificati nei modi e nelleforme previste dalla normativa vigente in materia, ed in contrasto  con  il  dettato

dell'art. 76  del  DPR  602/73.  Il  comportamento  del  Concessionario  nella

fattispecie  è senz'altro censurabile e lesivo dei diritti e degli interessidell'attore, denota, peraltro, una estrema superficialità nell'applicazione deimezzi di riscossione che appaiono assolutamente coercitivi nei confronti delcittadino.

 

 

Passando alle altre domande risarcitorie proposte dal ricorrente ,  va  osservato  che

le doglianze proposte sono riconducibili ad una azione che nella sostanza, edunque, indipendentemente dalla formale prospettazione di essa, va qualificataquale domanda di accertamento della illiceità  del  comportamento  posto  in  essere

  dalla Gest Line S.p.A. attraverso la adozione  del  provvedimento  di  iscrizione di

 ipoteca sull'immobile. Domanda che, avendo  ad  oggetto  una  attività  materiale

 lesiva di diritti soggettivi, rientra come tale nella giurisdizione ordinaria.

 Indiscutibile è che laddove la Pubblica Amministrazione, ed in particolare la Gest Line S.p.A. che è una società per azioni concessionaria di   pubblico servizio,  va  ad

incidere su una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, puòessere convenuta come un qualsiasi altro soggetto davanti al G.O. (art. 2 legge n.2248/1865 Ali. E ). Sul punto è bene osservare che è fuori di ogni logica giuridicaritenere che l'ordinamento affidi ad un organo la competenza per l'esercizio di unpotere e preveda o consideri fisiologico che dall'attività di tale organo possanoconseguire abusi di potere e disparità di trattamento, senza che sia riconosciuto alcittadino la facoltà di ricorrere all'organo giurisdizionale dinanzi al quale,prospettata la antigiuridicità del procedimento e/o dei singoli atti di esso, poterrichiedere contestualmente il risarcimento dei danni. Un ordinamento cosìconcepito, prevedendo una sostanziale immunità della P.A., pur in presenza di unesercizio illegittimo della funzione pubblica che essa determina, si proporrebbecome negazione dei fondamentali canoni di giustizia ed equità cui 'esso deveispirarsi e peraltro non troverebbe alcuna giustificazione in questo particolaremomento storico caratterizzato dall'abbandono di concezioni arcaiche, implicanti

 

una posizione  di  supremazia  della  P.A.  nei  confronti  dei  cittadini.  Orbene,

assunto che l'ambito della potestà autoritativa non è libero, bensì soggetto alimiti ben precisi che consentono di verificare le modalità dell'esercizio delpotere, non v'è chi non veda come la violazione di detti limiti non possa noncomportare anche una responsabilità risarcitoria in funzione del pregiudizioarrecato. La Suprema Corte, con la storica pronunzia a Sezioni Unite n. 500 del22 luglio 1999, ha scardinato il pietrificato orientamento giurisprudenzialeprecedente che negava la confìgurabilità della responsabilità civile della P.A. exart. 2043 cc. per il risarcimento dei danni cagionati ai privati da provvedimenti eatti amministrativi illegittimi, lesivi di interessi legittimi. Con detta sentenza, leSezioni Unite, recependo il dissenso manifestato in dottrina e giurisprudenza,rispetto alla teoria tradizionale della irrisarcibilità degli interessi legittimi, hannorivisitato la interpretazione dell'art. 2043 cc, qualificando danno ingiusto, e cometale risarcibile, non solo quello riveniente dalla lesione di un diritto soggettivo,ma anche quello arrecato senza una valida causa di giustificazione e che si risolvenella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento giuridico. Sicché, ai finidella confìgurabilità della responsabilità aquiliana, non assume più rilievodecisivo la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto,posto che la tutela risarcitoria è attualmente correlata alla "ingiustizia del danno",costituente fattispecie autonoma, caratterizzata dalla lesione di un interessegiuridicamente rilevante.

 

 

 

Nel caso di specie appare evidente che l'attore abbia dovuto  dedicare  tempo  alla

 vicenda chiedendo spiegazioni alla convenuta Gest Line S.p.A., senza apparente esito, e dovendosi rivolgere ad un legale per la tutela dei propri interessi.

Pertanto, in accoglimento della domanda attrice consegue il risarcimento deldanno esistenziale e morale, nella misura equitativa di € 1.500,00=. Le spese delgiudizio seguono la soccombenza della convenuta Gest Line S.p.A., e siliquidano in dispositivo.

Quanto alle posizioni degli interventori è opportuno, preliminarmente, dichiararela procedibilità delle loro rispettive domande ai sensi dell'art. 105 c.p.c., esuccessivamente procedere all'analisi delle singole posizioni giuridiche.

In ordine alla posizione della sig.ra Balestriere Giuditta si osserva che per lecartelle esattoriali xxx  e xxx le notificheappaiono regolarmente eseguite rispettivamente in data … e …,mentre per quelle xxx e xxx non è statafornita alcuna prova relativamente alle notifiche. In ordine alla posizione del sig.xxx  si osserva che le cartelle esattoriali sono state tutteregolarmente notificate a mano del coniuge. In ordine alla posizione del sig.xxx si osserva che solo la cartella …. è stataregolarmente notificata, mentre per le altre non vi è traccia di notifica. Comunque,è opportuno rilevare che, anche nel caso di tutti gli interventori, alcuna dellecartelle menzionate è stata preceduta dall'avviso di mora come prescritto dal DPR602/73 art. 50. Orbene, anche nel caso degli interventori l'iscrizione ipotecariaperpetrata dalla GestLine S.p.A. è del tutto illegittima. Sussistono per i citati

 

interventori, per i motivi già esposti innanzi per l'attore principale, gli estremi per

la condanna della convenuta ad un risarcimento danni di tipo esistenziale e moralenella misura di € 1.500,00= per ognuno di essi e conseguente condanna alle spesedel giudizio che si liquidano come da dispositivo.   P.Q.M.

Il  Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa

promossa come in narrativa, così provvede :

a) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara illegittima la procedura di  iscrizione ipotecaria disposta dalla Gest Line S.p.A. sull'immobile di  proprietà del sig. Benvenuto Alberto poiché contraria al dettato di cui  all'art. 76 DPR 602/73;

b) condanna, la Gest Line S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro  tempore, al risarcimento del danno in favore del sig. Benvenuto Alberto   che liquida in via equitativa, in complessivi €.1.500,00=, oltre interessi dalla  pubblicazione della sentenza;

d) Condanna la Gest Line S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro  tempore, al pagamento in favore del sig. xxx delle  competenze del presente giudizio che si liquidano in € 120,00= per spese   vive, € 650,00== per diritti ed € 850,00= per onorario, oltre IVA, CPA e  rimborso spese forfettario, con attribuzione al difensore.

e) Accoglie le domande degli interventori e per l'effetto dichiara illegittima la  procedura di iscrizione ipotecaria disposta dalla Gest Line S.p.A. sugli

 

 

 

  immobili di proprietà dei signori  xxx,  xxx  e

  xxx  poiché  contraria  al  dettato  di cui all'alt. 76  DPR  602/73;

f) Condanna, la Gest Line S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro  tempore,  al risarcimento del danno in favore dei signori xxx, xxx e xxx che liquida in via  equitativa, in complessivi €.1.500,00=, per ognuno di essi, oltre interessi  dalla pubblicazione della sentenza;

g) Condanna la Gest Line S.p.A., in persona del suo legale rappresentante prò  tempore, al pagamento in favore dei signori Balestriere Giuditta, De Bellis  Eugenio e Gargiulo Michele delle competenze del presente giudizio che si  liquidano, per ognuno di essi, in € 60,00= per spese vive, € 450,00== per  diritti ed € 650,00= per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese  forfettario, con attribuzione al difensore.

Napoli , ….

  II Giudice di Pace

   

 

fine
 
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1 stedentessa

elide giovedì 6 luglio 2006, alle ore 09.43 ha scritto:

Mi sono trovata anche io nella stessa situazione ed ora non posso far viaggiare la mia auto perchè c'è un fermo riferito al mancato pagamento di una tassa sulla nettezza urbana di 6 anni fà oltretutto intestata a mia madre che ormai non c'è più da circa 5 anni.Vorrei chiedere se questa gestline è ancora valida e poi la prescrizione esiste ancora o sbaglio?credo proprio di sì studio legge e per quel che ricordo,e in ultimo vorrei sapere se posso viaggiare oppure tener ferma la macchina?.Sarei felice di ricevere una risposta.

2 chiarimenti in merito

salvatore lunedì 22 febbraio 2010, alle ore 13.15 ha scritto:

mi chiedo la stessa cosa di stredentessa e inoltre volevo sapere quale è la cifra minima per non avere il fermo amministrativo oppure l'avviso di ipoteca sugli immobili

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