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Sentenza antipoteca Gestline
Sentenza antipoteca Gestline
R.G. 33571/2005
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Giudice di Pace di Napoli, P sezione civile, nella persona del giudice dott.Renato Marzano, ha pronunziato la seguente sentenza, riservata all'udienza del12/10/2005. nella causa iscritta al n°……R.G..
TRA
XXX, elettivamente domiciliata in Napoli alla PiazzaVanvitelli n° 15 presso lo studio degli aw.ti Angelo Pisani e Sergio Pisani chelo rappresentano e difendono come da mandato a margine dell'atto introduttivo
Attore
e
GEST LINE S.p.A., in persona del sig. Vittorio Moschetti cui l'amministratoredelegato doti. Andrea Rigoni ha conferito i poteri con scrittura privataautenticata per notaio Sabatino Santangelo del 05/08/2004, Rep. 51192 Racc.13855, elettivamente domiciliata in Napoli alla via M. Schipa n° 44 presso lo studio dell'avv. Carlo Formisano che la rappresentata e difesa come da procuraspeciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
Nonché
xxx, elettivamente domiciliata in Napoli alla PiazzaVanvitelli n° 15 presso lo studio degli aw.ti Angelo Pisani e Simona Forte che la rappresentano e difendono come da mandato a margine dell'atto di intervento
volontario.
Interventrice
Nonché
xxx, elettivamente domiciliato in Napoli alla PiazzaVanvitelli n° 15 presso lo studio dall'avv. Angelo Pisani che lo rappresenta edifende come da mandato a margine dell'atto di intervento volontario.
Interventore
Nonché
xxx, elettivamente domiciliato in Napoli alla PiazzaVanvitelli n° 15 presso lo studio dall'aw. Angelo Pisani che lo rappresenta edifende come da mandato a margine dell'atto di intervento volontario.
Interventore
Oggetto: Azione di accertamento.
Conclusioni: Per l'attore come da atto di citazione e comparsa conclusionale.
Per la convenuta Gest Line S.p.A. come da comparsa di
costituzione e verbali di causa.
Per gli interventori come da comparsa di intervento e verbali di
causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data …., l'istante conveniva ingiudizio la Gest Line S.p.A., esponendo: che detto ente aveva proceduto, senzaalcun avviso ed illegittimamente all'iscrizione di ipoteca sugli immobili di
proprietà, per il presunto mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali per la
somma di € 949,65=, comprensiva di interessi e varie e ingiustificate spese,onerosi accessori e pretese; il Concessionario per La Riscossione Tributi,arbitrariamente, imputava il presunto ed imprecisato debito a: € 632,04= pertributi ed entrate, € 124,63= a titolo di interessi di mora, € 38,04= per compensi,diritti tabellari e spese di notifica, € 154,94= per spese di iscrizione ipotecaria;
oltre tali generiche indicazioni, nel documento non era riportato il numero dellacartella esattoriale da cui si potesse dedurre e rinvenire la natura del creditovantato, nonché l'Ente impositore; in tal modo veniva iscritta ipotecasull'immobile di proprietà dell'attore e sito in xxxcome indicato nel provvedimento. Inconfutabilmente per fatto, colpa,inadempimento e violazione di nonne sulla trasparenza, correttezza e buonafede, addebitabili alla convenuta, l'istante ha subito gravi danni personali epatrimoniali, da stress, ansia, danno esistenziale e turbamento della qualità dellavita, per cui come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza500/99 ha pieno diritto al risarcimento di ogni danno e pregiudizio subiti e divedersi tutelato dall'adita Giustizia; il provvedimento impugnato e tutti gli altriad esso collegati, sono illegittimi, ed il comportamento della Gest Line S.p.A.risulta arbitrario, ingiusto con conseguente nullità del provvedimento notificatoe dell'iscrizione a danno dell'istante avvenuta in spregio di ogni cànone dicorrettezza, trasparenza e buona fede, con seri e gravi danni patrimoniali e non patrimoniali per l'attore, privato della libera disponibilità di tutto il suo
patrimonio immobiliare in virtù di un presunto credito assolutamente carente e
sfornito di prova, legittimità e certezza. In base al documento impugnato,l'iscrizione ipotecaria deve intendersi nulla innanzitutto per la carenza di ogniriferimento od indicazione della notifica di un valido titolo esecutivo, nonchéper l'omissione dell'indicazione delle presunte date di notifica degli atti diaccertamento, titoli e degli elementi necessari alla loro individuazione. La GestLine S.p.A. ha palesemente violato i principi di correttezza , trasparenza,legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cuiall'ari. 97 Cosi, e la normativa a tutela dei diritti del contribuente in merito allachiarezza e motivazione degli atti dell'Amministrazione Finanziaria e deiconcessionari della riscossione, nonché il diritto di difesa dell'istante, poichél'atto di comunicazione del 28/03/2003 è privo dei requisiti minimi per rendereedotto il debitore del motivo del drastico provvedimento. L'istante non avendomai ricevuto regolare notifica di alcun avviso di mora, impugna e contestaquanto riportato nella impugnata comunicazione poiché non rispondente ai fattie chiede ordinarsi ai sensi dell'ari 210 c.p.c. alla Gest Line S.p.A. di esibire lapresunta notifica in originale degli avvisi di mora e titoli di credito chegiustificherebbero l'azione. Altro motivo di nullità del citato provvedimento èla violazione dell'art. 24 Cost. a tutela dell'esercizio di difesa, per l'omessaindicazione delle modalità e termini nonché dell'autorità cui è possibilericorrere. Peraltro, qualora il credito per ui si agisce risultasse pagato oprescritto, qualora dovesse accertarsi che la somma eventualmente dovuta èinferiore a £ .3.000.000= ovvero € 1.500,00=, allora la procedura sarebbe nulla
anche ex art. 76 DPR 603/73, che vieta espressamente di utilizzare come mezzo
di riscossione l'espropriazione immobiliare e gli atti ad esso preliminari quandoil credito per cui si agisce è inferiore agli € 1.500,00=. La Gest Line S.p.A.dovrà dare prova di aver notificato all'istante entro il termine di decadenza delquinto mese della consegna del ruolo come disposto dall'ari 19, comma 2° letiA Dig 112/99. L'inosservanza di detto termine ha effetti caducanti di tutte lepretese di pagamento nei confronti del contribuente, il quale non può esseresposto indefinitamente alla pretese del fìsco, come stabilito dalla CorteCostituzionale con Ordinanza 01/04/2003 n° 107. L'intera attività posta inessere dalla Gest Line S.p.A. è palesemente illegittima sotto il profilo dellaesigibilità ed attuale sussistenza del credito del quale si eccepisce lo sgravio, ilpagamento, la mancata notifica e/o la prescrizione per l'inutile decorrenza deltermine quinquennale dalla data di costituzione della relativa obbligazione.Fuor di dubbio è che per colpa, fatto, inadempimento e gravi violazioni, anchedi norme sulla privacy e sulla trasparenza, l'istante ha subito gravi dannipersonali e patrimoniali da stress, ansia, danno esistenziale e turbamento dellaqualità della vita, di cui si chiede l'integrale risarcimento. La responsabilitàdelle lesioni subite è determinata dalla ingiustizia del danno subito dall'istantein conseguenza dell'impugnato provvedimento ai sensi dell'art. 2043 c.c.configura una responsabilità aquiliana a carico dell'esercente un pubblicoservizio quale il concessionario della riscossione dei tributi. Peraltro, l 'istante
veniva richiamato anche dal personale del proprio istituto bancario, dove
risultava pubblicizzata l'ipoteca iscritta a suo carico, per cui appariva soggetto
in difficoltà ed insolvente, tanto da doversi scusare per subire la revoca dei fidi
e favor creditizio, comunque bloccati a causa del provvedimento emesso daparte della convenuta, che ha provocato seri e gravi danni al buon nome,immagine ed onore dell'attore irrimediabilmente danneggiato e pregiudicato nel
mondo finanziario ed immobiliare.
Concludeva: disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed
eccezione avversa, accertato le pretese, crediti ed i consequenzialiprovvedimenti esecutivi e persecutori in danno dell'istante sono nulli poiché exart. 76 DPR 602/73 è vietato utilizzare come mezzo di riscossionel'espropriazione immobiliare e gli atti ad esso preliminari (come l'oppostaiscrizione ipotecaria) quando il credito per cui si agisce è inferiore ad €1.500,00 = 3 Milioni di lire, oltre che infondati, inammissibili ed ingiusti, oltreche non dovuti, visti gi atti e la documentazione esibita dall'istante, risultando,anche ipso ture. legittime, provate e fondate l'azione spiegata e le richieste dicancellazione dell'ingiusta ipoteca, come quella di risarcimento danni in virtùdi quanto esposto in premessa, per l'effetto, al fine di non veder compromessala tutela dei diritti soggettivi ed assoluti relativi alla persona ed alla proprietàdell'istante, assunte, ove ritenuto, ulteriori informazioni e mezzi istruttori oltrequelli documentali e per titoli allegati al fascicolo, oltre a CTU medico legaleper danni alla salute dell'istante; Ordinare alla Gest Line S.p.A. a provvederesenza ulteriore ritardo: alla immediata cancellazione a sue spese di ogniprovvedimento di iscrizione d'ipoteca per cui è causa a danno dell'istante, e ,quindi, alla comunicazione di ogni dato, informazione o notizia, relativi al
nominativo della parte ricorrente, trattati ed inseriti in archivi o banche dati, con
indicazione della loro esatta origine, tempi e del soggetto che abbia effettuato lasegnalazione e per quale scopo, non risultando, in realtà, l'istante inadempiente,né tardivo pagatore per sua responsabilità o colpa; alla cancellazione definitivadell' ipoteca nonché del nominativo e di ogni altro dato ed operazionefinanziaria o contrattuale relativi all'istante da elenchi, archivi e banche datiinformatiche ed alla eliminazione definitiva dell'inspiegabile ed illegittimasegnalazione di ogni altra informazione passata e recente riguardante lo stesso,perché infondata illegittima, ingiustificata, pericolosa e dannosa; alla consegnadi ampia e formale certificazione della reale e legittima qualificazione delnominativo e della posizione dell'attore, fin'ora mai rilasciata e relativoattestato liberatorio affinchè la stessa possa accedere normalmente a richiesta dimutuo, finanziamento e credito presso le società prescelte, senza subire ulteriorimortificazioni, discriminazioni e danni personali e patrimoniali oltre quelli giàprovocatigli: al risarcimento di tutti i danni personali e patrimoniali, nessunoescluso da calcolarsi nella somma equitativamente decisa dalla Giustizia adita,sempre e comunque, nei limiti di 2.500,00 euro, oppure nella somma minore omaggiore ritenuta equa e di giustizia, importo da valutarsi anche tramitedisponendo CTU contabile e medica per danni materiali - patrimoniali e lesionipersonali, nonché all'attività professionale e da perdita di chance, provocatiall’attore. riconoscere dunque, la sussistenza dei diritti personali e patrimoniali vantati dall’istante e la necessità di eliminare e cancellare false, inutili,inopportune, pericolose e dannose iscrizioni ipotecarie, ed informazioni
pregiudizievoli relativi alla sua persona e nome contenuti, trattati e diffusi
ancora principalmente da Gest Line S.p.A.; condannare la convenuta, perquanto di ragione, all'immediata cancellazione dell'iscrizione ipotecariaeseguita a danno dell'istante, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimonialie personali, esistenziali e morali, anche per violazione alla privacy, senzacontare la fatica e lo stress subito dall'istante, per le lunghe ed interminabilicode subite agli sportelli per ottenere informazioni e chiarimenti, dovutigli,sulla triste e amara persecuzione subita e sull'intera vicenda de quo, nellamisura e limiti di € 2.500,00= ritenuta di giustizia, anche secondo valutazioneequitativa e nei limiti di competenza per valore del Giudice adito; condannare laconvenuta al pagamento delle spese di giudizio anche ai sensi dell'ari. 96 c.p.c.per la temerarietà ed illegittimità della pretesa e relativa azione esecutivaoperata con clausola di attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.All'udienza del 24/06/2005 si costituiva la convenuta Gest Line S.p.A., la qualea mezzo del proprio difensore, contestava la domanda, chiedeva accogliersi leseguenti conclusioni: in via preliminare rilevata la propria incompetenza permateria dichiarare l'inammissibilità della domanda attorca; in ogni casorigettare la domanda attorca, perché infondata e non provata; condannareristante alla refusione delle spese, diritti ed onorario di causa in favore delprocuratore con l'aggravante di cui all'art. 96 c.p.c. per temerarietà dell'azioneproposta. All'udienza del 19/09/2005 si costituivano gli interventori che, per lamedesima ragione dell'attore, spiegavano domande autonome nei confrontidella Gest Line S.p.A.. Veniva richiesto ex art. 210 c.p.c. il deposito in atti da
parte della GestLine S.p.A. della documentazione relativa all'iscrizione
ipotecaria. Acquisita la documentazione, ricostruito il fascicolo di ufficio ed ifascicoli di parte, la causa all'udienza del 12/10/2005 era riservata per.ladecisione.
Motivi della decisione
In via del tutto preliminare appare opportuno procedere ad un'analisi normativadella procedura di vendita all'incanto degli immobili da parte delconcessionario. La detta procedura è disciplinata nel Titolo II del DPR n° 602del 1973, intitolato Riscossione Coattiva, in particolare: a) L'art. 50 comma 1°prevede che il concessionario del servizio nazionale della riscossione, decorso iltermine stabilito per il pagamento (60 giorni dalla notifica della cartella dipagamento), possa procedere ad espropriazione forzata dei beni delcontribuente inadempiente. Ai sensi del successivo comma 2° si rileva che sel'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella dipagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di unavviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruoloentro cinque giorni; b) II successivo art. 76, contenuto nel capo II, intitolatoDisposizioni particolari in materia di espropriazione di beni immobili, stabilisceche, il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importocomplessivo del credito per cui si procede supera complessivamente tré milionidi lire oggi € 1.500,00= (tale limite può essere aggiornato con decreto delMinistero delle Finanze); e) L'articolo 77, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973dispone che, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1,
dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, il ruolo costituisce titolo per iscrivere
ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari aldoppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. Il secondocomma del citato articolo 77 dispone poi che, se l'importo complessivo delcredito per cui si procede non supera il cinque per cento del valoredell'immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell'articolo79 del d.P.R. n. 602 del 1973, il Concessionario, prima di procedereall'esecuzione, deve iscrivere ipoteca e solo dopo che siano decorsi sei mesidall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, può procedereall'espropriazione; d) L'ari 79 che indica le modalità di determinazione del prezzo di vendita dell'immobile all'incanto. Altre successive normedisciplinano, poi, le fasi successive e relative alla vendita ed all'assegnazionedel bene immobile. A questo punto si inserisce la problematica dellaopponibilità dell'espropriazione immobiliare da parte del soggetto debitore. Siosserva che ai sensi dell'alt; 57 DPR 603/73 la possibilità da parte del debitoredi procedere ad opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi sarebbeassolutamente preclusa, salvo l'opposizione del terzo, o l'azione di risarcimentoda esperirsi al termine della fase di esproprio e di vendita. Ciò non corrispondeal vero, in quanto con il Digt 46/99 art. 29 n° 2, e stata introdotta una garanziagiurisdizionale per richiedere la sospensione dell'esecuzione, e/o di opporsiall'esecuzione dinanzi al giudice ordinario per le somme oggetto di riscossionecoattiva che non abbiano carattere tributario. Difatti, l'art. 29 Dlgt 46/99 cosìtestualmente recita "Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle
commissioni tributarie. 1) Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate
\ dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle nontributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo
può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2) Alle entrate indicate
nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comesostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione edagli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. 3) Ad esecuzioneiniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presuppostidi cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto". La specificadizione legislativa si riferisce alle controversie in cui si dibatta in ordine alladebenza o meno di una determinata entrata, non tributaria, e quindi anche aigiudizi di opposizione all'esecuzione in cui si contesti il titolo esecutivo. Nelcaso di specie, quindi, opportunamente l'attore ha provveduto ad incardinareazione di accertamento in ordine alla legittimità dell'intervenuta iscrizioneipotecaria sulla base di ruoli presuntivamente notificati in cartelle esattoriali.
Invero, nel caso di specie dall'esame del documento, con il quale la Gest Lineha comunicato all'attore la iscrizione di ipoteca sull'immobile di sua proprietà,si rileva che le somme richieste sono portate dalle cartelle 071 2001004084012 36 per € 498,49=, notificata il 29/12/2001, e 071 2004 0058532147 per € 133,55=, notificata il 26/07/2004, il tutto per complessivi € 794,71=,comprensivi di interessi di mora e spese di notifica e successive, ma da esse non
si è potuto esplicitare la natura del carattere tributario o non tributario della
richiesta di pagamento. In ordine alla procedura di cui all'art. 50 DPR 602/73,
si osserva che il concessionario, scaduto il termine di giorni sessanta previsto
dal predetto articolo, deve provvedere a notificare l'avviso di cui a l secondo
I comma (avviso di mora) diffidando il ricorrente ad adempiere al pagamento nei
I cinque giorni successivi. Orbene, nel caso che ci occupa, da un attento esame
del documento inviato all'attore, non è stato possibile rilevare l'avvenuta edesatta notifica della cartella di pagamento ne, tanto meno, dell'avviso di mora.Pertanto, vista anche la richiesta attorca contenuta nell'atto introduttivo, siordinava ex art. 210 c.p.c. alla Gest Line di depositare in atti i titoli e ladocumentazione attestante la notifica dei predetti titoli nei termini e nei modiprevisti dal DPR 602/73, ed dalle norme da esso richiamate e comunque
richiamabili. Il Concessionario vi provvedeva, ed all'esame della
documentazione depositata si poteva agevolmente rilevare che le menzionatecartelle esattoriali erano relative ad infrazioni al codice della strada. Quanto allanotifica delle cartelle esattoriali si evinceva che non erano state regolarmenteeseguite; ovvero per quanto riguarda la prima cartella esattoriale, quella del2001, risultava una dicitura "preso visione rifiuta l'atto", quanto a quella del2004 "nipote convivente - rifiuta di firmare". Giova osservare che, nelladocumentazione depositata dalla Gest Line, si nota una dichiarazionedell'ufficiale esattoriale con la quale definisce l'attore "irreperibile" alla data del 26/07/2004. A parere di questo Giudicante, le notifiche così come eseguite
sono nulle, invero l'ufficiale esattoriale addetto alla notificazione ben poteva
procedere al deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c., in osservanza del disposto di cui all'art. 60 del DPR 600/73. Stante la palese nullità dellanotificazione delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell'iscrizione.ipotecaria impugnata, ne discende la nullità della predetta iscrizione. Peraltro, ilConcessionario non ha prodotto in atti gli avvisi di mora notificati, in forza deiquali l'attore avrebbe potuto procedere alla loro impugnazione ai sensi della L.689/81. Si osserva, ancora, che il Concessionario ha proceduto alla iscrizione
dell'ipoteca sull'immobile di proprietà dell'attore in totale dispregio dellanormativa in materia, ovvero dell'art. 76 del DPR 603/73, il quale
espressamente dispone che l'azione di esecuzione immobiliare, della qualel'iscrizione ipotecaria è il necessario presupposto, non può essere esperitaladdove il credito sia inferiore ad € 1.500,00= (già £.3.000.000=), nel caso dispecie il presunto debito ammonta ad € 949,65= comprensivo di interessi espese. Da quanto sin qui detto, la domanda così come proposta è fondata emerita accoglimento. Invero, il Concessionario ha provveduto all'iscrizione diipoteca sull'immobile di proprietà del ricorrente, come si evince dall'avvisoimpugnato e prodotto in atti, sulla base di titoli mai notificati nei modi e nelleforme previste dalla normativa vigente in materia, ed in contrasto con il dettato
dell'art. 76 del DPR 602/73. Il comportamento del Concessionario nella
fattispecie è senz'altro censurabile e lesivo dei diritti e degli interessidell'attore, denota, peraltro, una estrema superficialità nell'applicazione deimezzi di riscossione che appaiono assolutamente coercitivi nei confronti delcittadino.
Passando alle altre domande risarcitorie proposte dal ricorrente , va osservato che
le doglianze proposte sono riconducibili ad una azione che nella sostanza, edunque, indipendentemente dalla formale prospettazione di essa, va qualificataquale domanda di accertamento della illiceità del comportamento posto in essere
dalla Gest Line S.p.A. attraverso la adozione del provvedimento di iscrizione di
ipoteca sull'immobile. Domanda che, avendo ad oggetto una attività materiale
lesiva di diritti soggettivi, rientra come tale nella giurisdizione ordinaria.
Indiscutibile è che laddove la Pubblica Amministrazione, ed in particolare la Gest Line S.p.A. che è una società per azioni concessionaria di pubblico servizio, va ad
incidere su una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, puòessere convenuta come un qualsiasi altro soggetto davanti al G.O. (art. 2 legge n.2248/1865 Ali. E ). Sul punto è bene osservare che è fuori di ogni logica giuridicaritenere che l'ordinamento affidi ad un organo la competenza per l'esercizio di unpotere e preveda o consideri fisiologico che dall'attività di tale organo possanoconseguire abusi di potere e disparità di trattamento, senza che sia riconosciuto alcittadino la facoltà di ricorrere all'organo giurisdizionale dinanzi al quale,prospettata la antigiuridicità del procedimento e/o dei singoli atti di esso, poterrichiedere contestualmente il risarcimento dei danni. Un ordinamento cosìconcepito, prevedendo una sostanziale immunità della P.A., pur in presenza di unesercizio illegittimo della funzione pubblica che essa determina, si proporrebbecome negazione dei fondamentali canoni di giustizia ed equità cui 'esso deveispirarsi e peraltro non troverebbe alcuna giustificazione in questo particolaremomento storico caratterizzato dall'abbandono di concezioni arcaiche, implicanti
una posizione di supremazia della P.A. nei confronti dei cittadini. Orbene,
assunto che l'ambito della potestà autoritativa non è libero, bensì soggetto alimiti ben precisi che consentono di verificare le modalità dell'esercizio delpotere, non v'è chi non veda come la violazione di detti limiti non possa noncomportare anche una responsabilità risarcitoria in funzione del pregiudizioarrecato. La Suprema Corte, con la storica pronunzia a Sezioni Unite n. 500 del22 luglio 1999, ha scardinato il pietrificato orientamento giurisprudenzialeprecedente che negava la confìgurabilità della responsabilità civile della P.A. exart. 2043 cc. per il risarcimento dei danni cagionati ai privati da provvedimenti eatti amministrativi illegittimi, lesivi di interessi legittimi. Con detta sentenza, leSezioni Unite, recependo il dissenso manifestato in dottrina e giurisprudenza,rispetto alla teoria tradizionale della irrisarcibilità degli interessi legittimi, hannorivisitato la interpretazione dell'art. 2043 cc, qualificando danno ingiusto, e cometale risarcibile, non solo quello riveniente dalla lesione di un diritto soggettivo,ma anche quello arrecato senza una valida causa di giustificazione e che si risolvenella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento giuridico. Sicché, ai finidella confìgurabilità della responsabilità aquiliana, non assume più rilievodecisivo la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto,posto che la tutela risarcitoria è attualmente correlata alla "ingiustizia del danno",costituente fattispecie autonoma, caratterizzata dalla lesione di un interessegiuridicamente rilevante.
Nel caso di specie appare evidente che l'attore abbia dovuto dedicare tempo alla
vicenda chiedendo spiegazioni alla convenuta Gest Line S.p.A., senza apparente esito, e dovendosi rivolgere ad un legale per la tutela dei propri interessi.
Pertanto, in accoglimento della domanda attrice consegue il risarcimento deldanno esistenziale e morale, nella misura equitativa di € 1.500,00=. Le spese delgiudizio seguono la soccombenza della convenuta Gest Line S.p.A., e siliquidano in dispositivo.
Quanto alle posizioni degli interventori è opportuno, preliminarmente, dichiararela procedibilità delle loro rispettive domande ai sensi dell'art. 105 c.p.c., esuccessivamente procedere all'analisi delle singole posizioni giuridiche.
In ordine alla posizione della sig.ra Balestriere Giuditta si osserva che per lecartelle esattoriali xxx e xxx le notificheappaiono regolarmente eseguite rispettivamente in data … e …,mentre per quelle xxx e xxx non è statafornita alcuna prova relativamente alle notifiche. In ordine alla posizione del sig.xxx si osserva che le cartelle esattoriali sono state tutteregolarmente notificate a mano del coniuge. In ordine alla posizione del sig.xxx si osserva che solo la cartella …. è stataregolarmente notificata, mentre per le altre non vi è traccia di notifica. Comunque,è opportuno rilevare che, anche nel caso di tutti gli interventori, alcuna dellecartelle menzionate è stata preceduta dall'avviso di mora come prescritto dal DPR602/73 art. 50. Orbene, anche nel caso degli interventori l'iscrizione ipotecariaperpetrata dalla GestLine S.p.A. è del tutto illegittima. Sussistono per i citati
interventori, per i motivi già esposti innanzi per l'attore principale, gli estremi per
la condanna della convenuta ad un risarcimento danni di tipo esistenziale e moralenella misura di € 1.500,00= per ognuno di essi e conseguente condanna alle spesedel giudizio che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa
promossa come in narrativa, così provvede :
a) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara illegittima la procedura di iscrizione ipotecaria disposta dalla Gest Line S.p.A. sull'immobile di proprietà del sig. Benvenuto Alberto poiché contraria al dettato di cui all'art. 76 DPR 602/73;
b) condanna, la Gest Line S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore del sig. Benvenuto Alberto che liquida in via equitativa, in complessivi €.1.500,00=, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza;
d) Condanna la Gest Line S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. xxx delle competenze del presente giudizio che si liquidano in € 120,00= per spese vive, € 650,00== per diritti ed € 850,00= per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione al difensore.
e) Accoglie le domande degli interventori e per l'effetto dichiara illegittima la procedura di iscrizione ipotecaria disposta dalla Gest Line S.p.A. sugli
immobili di proprietà dei signori xxx, xxx e
xxx poiché contraria al dettato di cui all'alt. 76 DPR 602/73;
f) Condanna, la Gest Line S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore dei signori xxx, xxx e xxx che liquida in via equitativa, in complessivi €.1.500,00=, per ognuno di essi, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza;
g) Condanna la Gest Line S.p.A., in persona del suo legale rappresentante prò tempore, al pagamento in favore dei signori Balestriere Giuditta, De Bellis Eugenio e Gargiulo Michele delle competenze del presente giudizio che si liquidano, per ognuno di essi, in € 60,00= per spese vive, € 450,00== per diritti ed € 650,00= per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione al difensore.
Napoli , ….
II Giudice di Pace
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2 chiarimenti in merito
mi chiedo la stessa cosa di stredentessa e inoltre volevo sapere quale è la cifra minima per non avere il fermo amministrativo oppure l'avviso di ipoteca sugli immobili
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1 stedentessa
Mi sono trovata anche io nella stessa situazione ed ora non posso far viaggiare la mia auto perchè c'è un fermo riferito al mancato pagamento di una tassa sulla nettezza urbana di 6 anni fà oltretutto intestata a mia madre che ormai non c'è più da circa 5 anni.Vorrei chiedere se questa gestline è ancora valida e poi la prescrizione esiste ancora o sbaglio?credo proprio di sì studio legge e per quel che ricordo,e in ultimo vorrei sapere se posso viaggiare oppure tener ferma la macchina?.Sarei felice di ricevere una risposta.