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Risarcimento danni per

Risarcimento danni per

Data: lunedì 13 novembre 2000 - 10:30:47 PM

Giudice di pace di Roma - Sezione IV - Sentenza (GP) n. 1441 emessa il 31/01/2000

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato l’attrice G.A. chiama in giudizio il Ministero delle Finanze per sentirlo condannare al risarcimento del danno patito in conseguenza delle vicissitudini subite a causa di una cartella esattoriale per £ 2.521.116 notificatale quale erede della madre F.M., solo che la cartella riguardava un’altra contribuente con lo stesso nome e cognome. La richiesta di risarcimento viene definita in sede di prima udienza durante l’interrogatorio libero delle parti per il tèntativo di conciliazione, nel limiti dell’art. 113, II comma c.p.c. Si costituisce il Ministero tramite l’Avvocatura dello Stato.

Si esperisce l’interrogatorio libero nel quale la sig.ra G.A.. dichiara che è andata in giro per gli uffici competenti “come una palla da una parte all’altra” almeno una decina di volte, per chiarire che la cartella esattoriale non riguardava sua madre defunta. Tutto l’iter è stato puntualmente riferito per iscritto in un esposto al Ministro dal quale ha ricevuto risposta, ambedue in atti. Ma quello che più le è costato è stato il pignoramento di un mobile antico del quale è venuto a conoscenza sia il portiere che i condomini.

“... l’errore materiale sulla persona della defunta F.M. era nel ‘numero contribuente’ che non concordava con le generalità della defunta e con il suo codice fiscale. Il M., concessionario per la riscossione delle II.DD. non ha ri­levato tale errore e ha proceduto con il verbale di pignoramento. Il numero contribuente errato è stato posto da un impiegato del Ministero delle Finanze. I prospetti provengono dal Ministero dal quale parte la minuta del ruolo mentre il M. compila la cartella esattoriale sul dati della minuta”.

“Il primo documento ricevuto dall’attrice è un avviso di mora a lei indirizzato in qualità di erede, verso il quale ha fatto ricorso. La effettiva debitrice F.M. omonima solo quanto al nome della defunta madre dell’attrice, aveva fatto ricorso giurisdizionale che si era definito prima dell’avviso di mora, infatti, il ruolo era stato compilato a seguito della definizione”. Non interviene conciliazione per la mancata presenza dell’Avvocatura dello Stato.

Il difensore dell’attrice chiarisce di non voler chiamare testi per non aggravare ulteriormente la posizione della G.A. nel condominio. L’attrice di persona ha chiesto al Giudice di non voler chiamare il portiere come testimone del pignoramento perché si sente ancora molto a disagio.

All’udienza successiva l’Avvocatura eccepisce il difetto di legittimazione passiva del Ministero in favore del concessionario M. e chiede la discussione, orale della causa. Il difensore dell’ attrice impugna la carenza di legittimazione passiva perché tardiva e poi perché il M. su indicazione errata del Ministero in merito ai numeri del cod. fis. della defunta madre, non ha fatto altro che ottemperare ad un’ indicazione fornitagli dal proprio dominus. Comunque c’erano altri elementi di differenziazione: la effettiva debitrice F.M. è nata a --- ed è domiciliata in Roma, la defunta madre della G.A. è nata a --- e risiedeva fino al decesso in Roma.

Si precisano le conclusioni come in epigrafe riportate e si va a sentenza.

 

Motivi della decisione

Non si ritiene di accogliere l’eccezione circa il difetto di procura del convenuto Ministero in quanto la stessa attrice ha notificato la citazione in giudizio al Ministero delle Finanze presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi, 12 e per esso Ministero si è costituito in giudizio il procuratore Filippo Arena.

Non si accoglie l’eccezione per difetto di legittimazione passiva esperita dallo stesso procuratore Arena a verbale dopo la prima udienza in quanto il Ministero di Finanze non è affatto estraneo al rapporto giuridico dedotto in giudizio. Infatti: il numero contribuente errato è stato posto nella minuta da un impiegato del Ministero di Finanze ... “e da questo numero è partito il lungo iter della cartella esattoriale di mora notificata all’attrice quale erede della madre F.M. ma riferentesi ad un’altra F.M., viva”.

La richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. va accolta nella misura dei due milioni ex art. 113, II c. c.p.c. Controparte non ha contestato il lungo peregrinare stressante per chiunque, da un ufficio all’altro della G.A., anzi, il Direttore Centrale del Ministero convenuto risponde “desidero porgerle le scuse dell’Amm.ne per il pesante disagio provocatole…”.

Quel che è peggio è che nonostante il riconoscimento dell’errore avvenuto il 17.11.1997, da parte dell’Ufficio di Via della Conciliazione in uno dei tanti “giri” della G.A., viene fissata ugualmente la vendita giudiziaria di un mobile antico pignorato nella casa della G.A. il O7.11.1997. Ora che un cittadino debba sopportare una tale mancanza di rispetto al suo decoro nel condominio dove vive e dove viveva la stessa madre defunta, non v’è chi non veda quale “pesante” danno ingiusto sia stato prodotto attraverso la lesione sia del diritto al rispetto della dignità di cittadino e sia al decoro sociale dell’ attrice. Per il principio del neminem laedere l’ autore di un danno provocato per distrazione o disattenzione deve risarcirlo al danneggiato.

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ex art. 113 c.p.c. II comma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nella controversia fra i soggetti in epigrafe; dichiara responsabile del danno il convenuto Ministero delle Finanze, nella persona del Ministro p.t., e lo condanna al risarcimento in favore dell’attrice della somma di £ 2.000.000, con gli interessi legali dalla liquidazione all’effettivo soddisfo; condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano complessivamente in £ 750.000 omnia  oltre IVA e CAP; sentenza esecutiva per legge.

 

 

fine
 
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